Nella Sentenza 1060 del 12 settembre 2017 del Tar Toscana, i Giudici chiariscono che le previsioni normative di cui agli artt. 35, comma 1, lett. e) del Dlgs. n. 165/01 e 9 del Dpr. n. 487/94, in forza dei quali i componenti della Commissione di esame devono essere “esperti” nelle materie di concorso, non implicano che il requisito della necessaria esperienza risulti soddisfatto solo ove tutti i membri della Commissione siano titolari di insegnamenti nelle medesime discipline oggetto della procedura selettiva, essendo sufficiente che i Commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali.
Inoltre, i Giudici toscani rilevano che ai sensi degli artt. 8, 11 e 12 del Dpr. n. 487/94, nei concorsi per titoli e per esami la valutazione dei titoli, preceduta dall’individuazione dei criteri, deve seguire l’effettuazione delle prove scritte e precedere la correzione dei relativi elaborati, mentre è escluso che l’individuazione dei criteri di valutazione dei titoli debba necessariamente intervenire prima che la Commissione abbia conoscenza dell’elenco nominativo dei candidati. Infine, i Giudici espongono il principio secondo cui non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di mera collaborazione scientifica fra i componenti della Commissione e alcuno dei candidati, salvo che si sia in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio va mediato da una valutazione caso per caso, ben potendo accadere che detti rapporti di collaborazione, pur rimanendo di natura intellettuale e non assumendo contenuti patrimoniali, raggiungano comunque un grado di intensità tale da compromettere l’indipendenza di giudizio del commissario verso il candidato.