Corte dei conti Toscana, Delibera n. 142 del 25 luglio 2025
La questione riguarda la corretta gestione delle componenti perequative Tari che i Comuni devono riversare a Csea.
L’Ente ha chiesto se tali importi debbano essere calcolati sulle somme accertate o su quelle effettivamente incassate, evidenziando il rischio di squilibrio di bilancio qualora il versamento fosse commisurato agli accertamenti.
Inoltre, è stato chiesto se tali somme vadano registrate come entrate correnti o come partite di giro. La Sezione ha ritenuto inammissibile il primo quesito, poiché il criterio di quantificazione dell’obbligo di riversamento attiene al diritto sostanziale e rientra nelle competenze di Arera e Csea, con eventuale contenzioso davanti ad altre giurisdizioni.
Ha invece dichiarato ammissibile il secondo quesito, chiarendo che le somme derivanti dalle componenti perequative Tari devono essere imputate tra le entrate correnti del Titolo III e non tra le partite di giro. Ciò perché il Comune non agisce come mero esecutore per conto di Csea, ma è titolare dell’attività di gestione tariffaria e del rapporto con l’utenza.
L’obbligo di riversamento costituisce, quindi, un onere proprio dell’ente, da rappresentare contabilmente con apposita separazione rispetto alla Tari, e da sottoporre a vincoli di equilibrio di bilancio in considerazione della possibile alea legata all’effettiva riscossione.





