L’Inps, con il Messaggio n. 5196 del 29 dicembre 2017, integrativo del Messaggio n. 4080 del 19 ottobre 2017 – in cui aveva fornito indicazioni in ordine alla proroga, disposta con Dl. n. 148/17, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/17, della ripresa degli adempimenti e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’art. 48, comma 13, del Dl. n. 189/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/16, con riferimento agli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 – ha evidenziato che l’art. 2-bis, comma 26, della citata Legge n. 172/17, di conversione del Dl. n. 148/17 ha riformulato l’art. 11, comma 2, del Dl. n. 8/17, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/17, come segue: “nei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del Dl. n. 189/16, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, nonché le attività esecutive da parte degli Agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Enti creditori, ivi compresi quelli degli Enti Locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall’art. 48 del Dl. n. 189/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 229/16 e riprendono a decorrere dal 1º giugno 2018”.
In ragione della sostituzione delle parole “dalla fine del periodo di sospensione” con “dal 1º giugno 2018”, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 del Dl. n. 78/10, nonché le attività esecutive da parte degli Agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli Enti Locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino al 31 maggio 2018.
In merito ai contenuti oggetto della previsione, il Messaggio in commento rinvia alle disposizioni impartite al paragrafo 5 della Circolare Inps n. 204 del 25 novembre 2016.




