Comunicato RgS: Enti inadempienti all’invio delle Certificazioni “Covid-19” per il 2020 e per il 2021

Comunicato RgS: Enti inadempienti all’invio delle Certificazioni “Covid-19” per il 2020 e per il 2021

È stata pubblicata il 28 febbraio 2023 un nuovo Comunicato nell’Area “Home page” del sito della Ragioneria generale dello Stato – Portale “Pareggio di bilancio”, in relazione a: “Enti inadempienti all’invio delle Certificazioni ‘Covid-19’ per l’anno 2020 e/o per l’anno 2021 – art. 1, comma 22-ter, del Dl. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. Serie Generale n. 49 del 27 febbraio 2023)”.

Le sanzioni per il ritardato invio o per l’omesso invio della Certificazione “Covid/19” non si applicano qualora gli Enti locali inadempienti procedano a trasmettere, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le Certificazioni alla RgS, utilizzando l’applicativo webhttps://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it”.

Con Decreti del Ministero dell’Interno 18 novembre 2021 e 21 settembre 2022, sono state applicate le sanzioni per ritardato invio delle Certificazioni “Covid-19”, rispettivamente, degli anni 2020 e 2021, da irrogare in 3 annualità a decorrere dall’anno 2023 secondo gli importi definiti negli Allegati ai predetti 2 Decreti.

Negli Allegati “1” e “2” al Comunicato in commento sono indicati gli Enti che hanno trasmesso le Certificazioni “Covid-19” per l’anno 2020 e/o per l’anno 2021 oltre il termine perentorio del 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento della Certificazione, ma entro il 27 febbraio 2023; con riferimento a detti Enti la RgS provvederà d’ufficio all’emanazione del Decreto di revoca della sanzione applicata con i Decreti Interno citati.

Gli Enti individuati nell’Allegato “3” al presente Comunicato che, alla data del 27 febbraio 2023, risultano ancora inadempienti all’invio delle Certificazioni “Covid-19” dell’anno 2020 e/o dell’anno 2021, devono trasmettere, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette Certificazioni alla RgS utilizzando l’applicativo webhttps://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it”, al fine di dare attuazione all’art. 1, comma 22-ter, del Dl. n. 198/2022. 

Per gli Enti che risultano inadempienti all’invio della Certificazione riferita all’anno 2020 o 2021 sono stati riaperti, rispettivamente, i Modelli 2020 o 2021 e possono procedere all’invio delle correlate Certificazioni “Covid-19” entro il termine perentorio del 15 marzo 2023. Invece, per gli Enti che risultano inadempienti ad entrambe le Certificazioni 2020 e 2021 sono stati aperti solo i Modelli 2020, dal momento che i dati che saranno inseriti dall’Ente nella Certificazione 2020 comporteranno la contestuale modifica degli importi prospettati nella Sezione centrale del Mod. “Ristori Covid-19/2021” e, conseguentemente, dell’importo per il quale risulterà valorizzata la voce “Ristori specifici di spesa (E)” nella Sezione 2 – Spese del Modello “Covid-19/2021”. 

La RgS invita gli Enti individuati negli allegati a comunicare all’indirizzo di posta elettronica “pareggio.rgs@mef.gov.it” l’avvenuta trasmissione della Certificazione 2020 e a richiedere contestualmente la riapertura dei modelli 2021 al fine di procedere all’invio di entrambe le Certificazioni “Covid-19” entro il termine perentorio del 15 marzo 2023.

La Certificazione digitale risulta validamente trasmessa se lo “stato” finale del documento riporta la dicitura “inviato e protocollato”; gli Enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione “Certificazione digitale” e verificando che il campo “stato” finale del documento riporti la dicitura “inviato e protocollato”. Viene infine fatto presente che dal 16 marzo 2023 i Modelli delle rispettive Certificazioni saranno bloccati e non sarà consentito l’invio delle Certificazioni digitali.


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