Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 marzo 2018 sono state approvate alcune modifiche al Modello di Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all’art. 21-bis del Dl. n. 78/10, al fine di integrare le informazioni contenute nella prima versione del modello approvato con Provvedimento 27 marzo 2017. Il nuovo Modello e le relative istruzioni, approvate col Provvedimento in oggetto, sostituiscono quindi il precedente e dovranno essere utilizzati a decorrere dalle Comunicazioni relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2018, da presentare entro l’ultimo giorno del mese di maggio 2018.
Di interesse per gli Enti Locali ricordiamo l’introduzione, nel rigo “VP13”, della casella attestante il metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto, che dovrà contenere uno dei seguenti codici:
- “1”: metodo “storico”;
- “2”: metodo “previsionale”;
- “3”: metodo “analitico-effettivo”.
Nelle istruzioni viene inoltre precisato inoltre quanto segue:
- l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro “VP” (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro “VP”, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione;
- per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della Dichiarazione annuale Iva. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nel quadro “VH” della Dichiarazione annuale (vedasi Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 104/E del 2017). Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.




