Concessione amministrativa di un bene demaniale: se è servente alla prestazione di un servizio alla collettività si applica il “Codice”

Nella Delibera n. 556 del 12 giugno 2019 dell’Anac, un Consorzio ha chiesto un parere in merito all’aggiudicazione di una procedura aperta per la concessione amministrativa di un immobile di proprietà comunale destinato ad attività socio-assistenziale.
Più nel dettaglio, il vizio di fondo della gara, da cui probabilmente discende anche la non lineare identificazione delle prestazioni oggetto del contratto (per cui appare come se la prestazione principale a cui è tenuto il Concessionario sia la manutenzione dell’immobile), risiede nell’erroneo inquadramento della procedura, che la stazione appaltante ha qualificato come concessione amministrativa di immobile di proprietà comunale destinato ad attività socio-assistenziale.
L’Anac chiarisce che le concessioni amministrative aventi ad oggetto beni demaniali o del patrimonio indisponibile possono essere serventi alla prestazione di un servizio alla collettività, e quindi configurare una concessione di servizi, quando l’utilizzo del bene si estrinseca nell’esercizio di un servizio pubblico, ciò in quanto dette concessioni si atteggiano a fattispecie complesse, in cui assumono rilievo non solo la messa a disposizione del bene pubblico, dietro corresponsione di un canone, ma anche gli aspetti convenzionali relativi all’attività di gestione e alla durata in funzione dell’equilibrio economico-finanziario dell’investimento. Più precisamente, la concessione di beni cela una concessione di servizi quando il bene pubblico avente una vocazione naturale ad essere impiegato in favore della collettività per attività di interesse generale e avente una struttura e una destinazione idonee a generare flusso di cassa è affidato in gestione al concessionario sul quale è traslato il rischio operativo in quanto da tale gestione trae la propria remunerazione, a fronte del pagamento di un canone da versare al concedente stabilito in funzione della previsione del consolidamento dei guadagni nell’arco temporale di riferimento.
Nel caso in esame, l’immobile oggetto della concessione è destinato ad essere utilizzato a favore della collettività quale struttura socioassistenziale, nella specie come Casa di riposo, la cui gestione è affidata al Concessionario, il quale si presume tragga la propria remunerazione, in assenza della previsione di corrispettivo a carico della stazione appaltante, dalle rette pagate dagli utenti, con rischio operativo a proprio carico. La configurabilità della fattispecie quale concessione di “Servizi sociali” determina l’applicabilità del Codice degli appalti.
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