Concessione beni pubblici: giurisdizione

Nella Sentenza n. 1064 del 12 febbraio 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici si esprimono sulla revoca dell’aggiudicazione di un contratto per la gestione di Strutture sportive, rilevando che gli Impianti sportivi di proprietà comunale (nel caso di specie, Piscina comunale) appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, del Cc., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive. Quindi, se tali beni sono dati in concessione a privati, restano devolute al Giudice amministrativo le controversie sul rapporto concessorio, inclusa quella sull’inadempimento degli obblighi concessori e la decadenza del Concessionario. Tuttavia, i Giudici specificano che appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ex art. 133, lett. b) del Cpa.. Pertanto, le controversie relative alle vicende del rapporto concessorio, nelle ipotesi di concessione di servizio pubblico, rimangono nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo anche nella fase successiva alla stipula del contratto. Sia che si tratti di concessione del bene pubblico costituito dall’Impianto sportivo, sia che si tratti della concessione mista, in cui è preponderante la componente contrattuale “servizio pubblico”, la causa appartiene alla giurisdizione amministrativa.