Con la Delibera n. 343 del 9 settembre 2025, l’Autorità nazionale Anticorruzione interviene su una questione interpretativa cruciale per le concessioni di servizi: la validità dei contratti di affitto di ramo d’azienda con clausole di rinnovo automatico ai fini del rispetto della durata minima triennale prevista dal “Codice dei Contratti pubblici”.
Nell’ambito di una procedura di gara per una concessione quinquennale relativa alla gestione di un Punto ristoro, una Stazione appaltante ha escluso un Operatore economico sulla base della presunta insufficienza temporale del Contratto di affitto di ramo d’azienda prodotto in sede di Gara.
Il Contratto presentato aveva una durata iniziale di 2 anni, con rinnovo automatico per ulteriori 2, ma secondo la Commissione giudicatrice – e successivamente il Rup – ciò non sarebbe bastato per garantire la continuità triennale richiesta dall’art. 16, comma 9, dell’Allegato “II.12” al Dlgs. n. 36/2023, in materia di requisiti di capacità tecnico-professionale tramite avvalimento.
A fronte delle contestazioni sollevate dall’Operatore economico escluso, la stessa Stazione appaltante ha richiesto un Parere di precontenzioso ad Anac per dirimere la questione interpretativa: è sufficiente, ai fini del rispetto del requisito di durata minima triennale, la presenza di una clausola di rinnovo automatico ?
Con la Delibera n. 343 del 9 settembre 2025, l’Autorità ha risposto in maniera chiara, sottolineando che, “ai fini del calcolo della durata minima del Contratto di affitto di ramo d’azienda richiesto per l’avvalimento dei requisiti tecnici, deve tenersi conto anche delle clausole di rinnovo automatico espressamente previste.”
L’Anac ha dunque riconosciuto validità alla clausola di rinnovo automatico come elemento idoneo a garantire la copertura triennale prevista dalla norma. La posizione della Commissione giudicatrice, che aveva escluso l’Oe sulla base della sola durata iniziale di 2 anni, è risultata non conforme al quadro normativo vigente.




