Nella Sentenza n. T-623/13 del 12 maggio 2015 del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, i Giudici rilevano che i documenti scambiati tra la Commissione e un’Autorità nazionale garante della Concorrenza nell’ambito di un procedimento d’infrazione alle norme sulla concorrenza non sono, in linea di principio, accessibili al pubblico, in quanto la divulgazione di tali documenti potrebbe arrecare pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate nonché agli obiettivi delle attività di indagine. Secondi i Giudici sussiste una presunzione generale secondo cui la divulgazione dei documenti trasmessi ai sensi dell’art. 11, del Regolamento n. 1/03, concernente l’applicazione
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