Concorsi: differimento prova orale in caso di giustificato motivo

Tar Lazio, Sentenza n. 13446 del 2 luglio 2024

Nella Sentenza in oggetto, la ricorrente ha impugnato un articolo di un bando di concorso che stabiliva l’esclusione dal concorso per chiunque non si fosse presentato alla prova nella data e ora stabilite, indipendentemente dal motivo, anche se giustificato da forza maggiore. La ricorrente ha chiesto un rinvio della prova orale, a causa di una lombosciatalgia documentata da un certificato medico, ma l’Amministrazione ha rigettato la richiesta basandosi sulla clausola del bando citata. La ricorrente ha sostenuto l’irragionevolezza di questa clausola lesiva, altresì, dei principi di uguaglianza sostanziale e buon andamento dell’azione amministrativa, stabiliti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Secondo i Giudici, per la prova orale non esiste la necessità di simultaneità come per la prova scritta, e quindi un breve rinvio documentato non comprometterebbe il principio di par condicio tra i candidati. La clausola del bando che impedisce il rinvio della prova orale, anche in presenza di motivi documentati, è stata considerata irragionevole e sproporzionata. La decisione di rigettare la richiesta di rinvio della ricorrente è stata quindi annullata. I Giudici hanno deciso di annullare, sia la clausola del Bando in questione, sia il Provvedimento di rigetto della richiesta di rinvio. La ricorrente è stata quindi riammessa alla prova orale in una data differita, e le prove eventualmente già sostenute sono state convalidate.

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