Nella Sentenza n. 464 del 18 maggio 2021 del Tar Lombardia-Brescia, i Giudici hanno ritenuto non carente di motivazione la valutazione espressa da una commissione di concorso riguardo alla prova orale dove ha indicato al candidato un semplice giudizio di “non idoneità”, avendo a monte stabilito gli idonei criteri di valutazione nonché la soglia minima di punteggio pari a 21/30. Secondo il collegio le valutazioni espresse dalle Commissioni di esame costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, e quindi sono sindacabili dal Giudice amministrativo solo per violazione delle regole procedurali o per eccesso di potere nell’ipotesi di errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza, riscontrabili secondo uno scrutinio ab externo. Peraltro, i Giudici chiariscono che nei giudizi valutativi sulle prove dei concorsi pubblici è sufficiente l’attribuzione del voto numerico o, come nel caso di specie, la declaratoria della non idoneità qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza sulla base dei criteri di valutazione predeterminati, senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti.




