Concorsi: modalità di calcolo del punteggio finale

Nella Sentenza n. 2778 del 6 aprile 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici hanno chiarito che il criterio della somma aritmetica di tutti i punteggi conseguiti da un candidato, eventualmente previsto dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune, non prevale su quello incompatibile della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, stabilito dall’art. 7, comma 3, del Dpr. n. 487/1994. In particolare, i Giudici analizzano i rapporti tra la potestà regolamentare degli Enti Locali e la normativa statale e rilevano che di questi meccanismi faccia parte anche il criterio della media dei voti riportate nelle prove scritte o pratiche si desume, non solo dal carattere di disciplina generale dei pubblici concorsi proprio del Dpr. n. 487/1994, ma dalla necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell’intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all’introduzione di criteri disomogenei da Comune a Comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite. Deve pertanto trovare applicazione il criterio di attribuzione del punteggio finale fissato dalla disciplina statale ed in particolare dal richiamato art. 7, comma 3, del Dpr. n. 487/1994, secondo cui “il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”.