Nella Sentenza n. 230 del 13 febbraio 2017 del Tar Toscana, i Giudici affermano che, in sede di pubblico concorso, perché possa configurarsi l’elemento del c.d. “segno di riconoscimento” nell’elaborato scritto, sono necessari 2 presupposti:
– l’idoneità a raggiungere lo scopo;
– l’utilizzo intenzionale del segno.
Nel caso di specie, è stato escluso che possa costituire segno di riconoscimento l’indicazione di una specifica Città nel testo della prova.
Inoltre, i Giudici toscani hanno precisato che il principio di anonimato va applicato “con intelligenza, proporzionalità e correlazione” con l’altro fondamentale principio di massima partecipazione possibile per innalzare la possibilità statistica di scegliere i migliori, a sua volta correlato con 2 valori anch’essi di rango costituzionale:
-quello del lavoro;
quello del buon andamento.
Pertanto, non ogni “segno” astrattamente idoneo al riconoscimento può assurgere a causa escludente.




