Tar Calabria, Sentenza n. 528 del 2 aprile 2024
Nella fattispecie in esame, il Consiglio Nazionale delle Ricerche aveva bandito un concorso pubblico riservato alle categorie protette per l’assunzione di una unità di personale presso un Istituto di informatica e telematica. Un soggetto partecipava al concorso come profugo italiano rimpatriato e si classificava primo in graduatoria con un punteggio di 78/100. Tuttavia, a seguito della richiesta di precedenza presentata dal secondo classificato, il CNR annullava l’assunzione del primo soggetto classificato e nominava il secondo classificato in sua vece. Il soggetto impugnava questa decisione, sostenendo violazioni delle Leggi n. 68/1999 e n. 407/1998, nonché di un articolo del bando di concorso. Egli contestava anche il fatto che il secondo classificato avesse diritto alla precedenza, poiché non era chiaro dalla sua domanda di partecipazione che appartenesse a una categoria protetta con tale diritto. Il Cnr difendeva la propria decisione sostenendo che il secondo classificato aveva diritto alla precedenza in base alla Legge n. 407/1998. I Giudici rilevano che l’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 stabilisce una quota di riserva per alcune categorie di soggetti, tra cui orfani, coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, profughi italiani rimpatriati, e altri. L’art. 1, comma 2, della Legge n. 407/1998 introduce la categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che hanno diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad altre categorie e preferenza a parità di titoli. La Legge n. 25/2011 consente a questi soggetti di superare la quota di riserva prevista dalla Legge n. 68/1999. L’art. 3, comma 123, della Legge n. 244/2007 estende alle vittime del lavoro le disposizioni di collocamento obbligatorio previste per le vittime del terrorismo e della mafia. Nel caso di specie, il ricorrente aveva partecipato al concorso riservato alle categorie protette dell’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 come profugo italiano rimpatriato, mentre il controinteressato apparteneva alla categoria degli orfani di soggetti deceduti per causa di lavoro. Il Provvedimento impugnato che ha annullato l’assunzione del ricorrente e ha disposto l’assunzione del controinteressato è legittimo, poiché gli orfani di soggetti deceduti per causa di lavoro hanno diritto, non solo alla quota di riserva, ma anche alla precedenza e preferenza previste dalla Legge n. 407/1998 e dalla Legge n. 244/2007. Pertanto, il diritto di precedenza del controinteressato è prioritario rispetto alla posizione in graduatoria del ricorrente, indipendentemente dal merito. La richiesta del ricorrente è stata quindi respinta.




