Nella Sentenza n. 6465 del 27 settembre 2019 del Consiglio di Stato, l’Agenzia delle Entrate aveva indetto una selezione pubblica avente ad oggetto l’assunzione, con contratto di formazione e lavoro, di funzionari di età non superiore ai 32 anni. I Giudici hanno affermato che l’obbligo del possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso all’impiego alla data di scadenza del relativo bando concorsuale costituisce principio generale delle procedure concorsuali per l’accesso a tutti i pubblici impieghi, affermato non solo dall’art. 2, comma 7, del Dpr. n. 487/1994, ma anche – e ancor prima – dal, tuttora vigente, art. 2, comma 7, del Dpr. n. 3/1957, in forza del quale infatti i requisiti soggettivi di ammissione debbono essere indefettibilmente posseduti “alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”. Ciò in funzione dell’esigenza di “garantire la parità di trattamento tra i candidati; la necessità di individuare correttamente i soggetti partecipanti prima dell’inizio della procedura; l’eliminazione delle incertezze sul numero dei partecipanti; la previa fissazione di regole idonee a ridurre l’eventuale contenzioso successivo”.
Quindi, la disciplina dei requisiti di età fissata dall’art. 16 del Dl. n. 299/1994, per contratti di formazione e lavoro, ove riferita ad una procedura di accesso ad una Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. n. 165/2001, non può che essere correlata in via sistematica alla disciplina speciale prevista per i rapporti di pubblico impiego. Ciò comporta il necessario rispetto del principio di ordine generale, sopra richiamato, per cui i requisiti soggettivi di ammissione all’impiego debbono essere indefettibilmente posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, a nulla rilevando l’età posseduta dal candidato al susseguente momento della sottoscrizione del contratto di formazione e lavoro.




