Nella Sentenza n. 9714 del 3 ottobre 2018 del Tar Lazio, la questione controversa in esame riguarda la redazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso e la motivazione della valutazione. I Giudici rilevano che i criteri di valutazione che la Commissione di concorso redige nella prima riunione ai sensi dell’art. 12, del Dpr. n. 487/1994, devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove. Quindi, occorre che vangano formulati anche i criteri motivazionali ovvero i pesi valutativi in base ai quali attribuire il punteggio complessivo riservato alla singole prove.
Se è vero che il voto numerico è sufficiente ad esprimere il giudizio sulle prove di un pubblico concorso, allorché disposizioni specifiche e settoriali stabiliscano invece una diversa regula iuris, sancendo la necessità che venga allestito in aggiunta all’espressione di un voto numerico anche un giudizio discorsivo, quantunque sintetico, è illegittimo l’operato della Commissione che abbia formulato la valutazione delle prove mediante l’espressione solo di un punteggio numerico. Inoltre, i Giudici laziali ricordano che la Corte Costituzionale ha sancito da tempo che nei concorsi pubblici la valutazione dei candidati è sufficientemente espressa con un voto numerico, idoneo a condensare la motivazione, avendo affermato che “il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico (o di un esame di abilitazione) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti”. Tale principio è stato definito “diritto vivente” dalla stessa Corte Costituzionale. Ciò posto, deve tuttavia pervenirsi a diversa ed opposta soluzione allorché disposizioni specifiche e settoriali stabiliscano invece una diversa regula iuris, sancendo, come nella specie, la necessità che venga allestito in aggiunta all’espressione di un voto numerico, anche un giudizio discorsivo, quantunque sintetico.




