Nella Sentenza n. 7410 del 29 ottobre 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici hanno affermano che l’ammissione “con riserva” alle prove di un concorso, anche quando il concorrente le abbia superate e risulti vincitore del concorso, non fa venir meno l’interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni senza però pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la Sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all’esaurimento della procedura concorsuale.
Nel caso di specie, i ricorrenti laureati in Medicina avevano impugnato la graduatoria del concorso di ammissione alla specializzazione in Medicina generale, lamentando alcune irregolarità della prova e l’erroneità di diverse domande. In sede cautelare, è stato accolto il ricorso con conseguente ammissione “con riserva” gli interessati alla frequenza del corso di specializzazione, superato con il successivo conseguimento del diploma di specializzazione. A fronte di tale esito, i ricorrenti (il cui ricorso era stato respinto dalla Sentenza di merito di I grado) hanno chiesto in appello che il Consiglio di Stato si limitasse ad accertare la sopravvenuta carenza d’interesse per avvenuto consolidamento della posizione giuridica con riferimento al bene della vita cui essi aspiravano.
I Giudici amministrativi hanno confermato la Sentenza del Tar sulla base della considerazione che “l’ammissione ‘con riserva’, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l’interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché l’ammissione è appunto subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, ‘con riserva’ di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza però pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la Sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all’esaurimento della procedura concorsuale e fosse quindi, a quel punto, inutiliter data, vanificando l’effettività della tutela giurisdizionale”.
La tutela cautelare non è la rimozione di un ostacolo procedurale interposto dall’Amministrazione, ma è solo l’effetto della protezione provvisoria di una posizione giuridica, finalizzato a che il tempo del processo non comprometta definitivamente le utilità cui il ricorrente aspira. Nel caso di specie, se la tutela cautelare non fosse stata concessa, i ricorrenti avrebbero perso la possibilità di frequentare il corso, iniziato nelle more del processo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.