Tar Lazio, Sentenza n. 976 del 16 gennaio 2026
Una candidata ha impugnato l’esclusione da un concorso pubblico, conseguente al mancato superamento della seconda prova scritta, nella quale aveva riportato un punteggio inferiore alla soglia minima prevista dal bando. Ha contestato, in particolare, la legittimità dei criteri di valutazione della prova, lamentandone la mancata predeterminazione e conoscibilità, nonché l’illogicità della traccia e della valutazione ricevuta. Il Giudice ha riconosciuto l’interesse della ricorrente a impugnare l’esclusione, ma ha ritenuto il ricorso infondato. È stato chiarito che il Dpr. n. 487/1994 impone al Bando di indicare il punteggio minimo per il superamento
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