Consiglio di Stato, Sentenza n. 4522 del 23 maggio 2025
Nella fattispecie in esame, i Giudici hanno esaminato un ricorso relativo a un concorso pubblico, nel quale una candidata ha contestato la legittimità della graduatoria finale, sostenendo che la persona classificatasi al primo posto avrebbe violato il principio dell’anonimato nella seconda prova scritta. Secondo l’appellante, l’elaborato presentava una modalità espositiva irregolare, con l’uso di numeri cerchiati, parentesi graffe e scrittura tra le righe, elementi che a suo giudizio avrebbero potuto renderlo riconoscibile e offrire un vantaggio improprio. Inoltre, lamentava che la prova superasse i limiti dimensionali previsti dal bando. Il Giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo che l’elaborato non presentasse elementi anomali tali da compromettere l’anonimato. La candidata ha quindi proposto appello, insistendo sulle stesse contestazioni e sostenendo che la tecnica per punti tematici non fosse conforme alle istruzioni concorsuali, che richiedevano risposte sintetiche ma non elenchi o appunti. Anche il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando che non c’è stata violazione delle regole. I Giudici hanno chiarito che, trattandosi di una prova composta da tre quesiti a risposta sintetica, la tecnica di esposizione per punti tematici è compatibile con la natura dell’esame, purché consenta alla commissione di valutare la preparazione del candidato. Inoltre, l’utilizzo di spazi, rientri e schemi non configura automaticamente un superamento del limite del foglio protocollo, specie se non sono imposti vincoli rigidi sul numero di righe. Quanto ai presunti segni di riconoscimento, la Sentenza ha precisato che simboli come numerazione cerchiata o parentesi non sono di per sé irregolari né rappresentano segni intenzionali di identificazione, a meno che non emergano elementi oggettivi e incontestabili che dimostrino la volontà del candidato di farsi riconoscere, cosa che nel caso esaminato non è stata rilevata.
In conclusione, i Giudici hanno ritenuto legittimo l’operato della commissione esaminatrice e conforme alle regole del concorso l’elaborato contestato, escludendo violazioni del principio di anonimato o dei criteri formali previsti.


