Confronto tra contratti d’opera intellettuale e appalti pubblici

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 96 del 15 aprile 2024

Nel caso in analisi, la Sezione chiarisce che la distinzione tra contratto d’opera intellettuale e appalti comporta differenze significative negli obblighi di trasparenza, in base all’applicazione dell’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001 e del “Codice degli Sppalti”.

Quando si tratta di conferire incarichi di collaborazione autonoma individuale, secondo le disposizioni del Dlgs. n. 165/2001, gli obblighi di pubblicità devono essere rispettati conformemente all’art. 15 del Dlgs. n. 33/2013. Questi obblighi rigorosi prevedono la responsabilità diretta del dirigente nel caso in cui effettui pagamenti senza adeguata pubblicazione, come accertato in seguito a un procedimento disciplinare. Tale inadempienza può comportare una sanzione pari all’importo corrisposto, con possibilità di risarcimento del danno per il destinatario, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’art. 30 del Dlgs. n. 104/2010.

D’altra parte, se il servizio viene affidato in conformità alle disposizioni del Codice degli appalti, l’obbligo di pubblicazione nella Sezione “Amministrazione trasparente” è regolato dall’art. 37 del Dlgs. 33/2013. Questa normativa, intitolata “obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, disciplina in modo meno gravoso rispetto all’art. 15 gli adempimenti richiesti alle Amministrazioni e agli Enti appaltanti.

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