Congedo obbligatorio per padri lavoratori: i chiarimenti Inps sulle regole valide per il 2017

Con il Messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, l’Inps ha fornito chiarimenti relativi al congedo obbligatorio per padri lavoratori dipendenti di cui all’art. 4, comma 24, lett. a), della Legge n. 92/12.

Come ricordato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’art. 1, comma 354, della Legge n. 232/16 (“Legge di stabilità 2017”), ha prorogato i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni (o affidamenti nazionali e internazionali) avvenute nell’anno solare 2017.

Il congedo obbligatorio è pari a 2 giorni da fruire, non necessariamente di seguito, entro i primi 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del minore.

L’Inps ha confermato le informazioni già precedentemente fornite con la Circolare n. 40 del 14 marzo 2013, in merito alle modalità di presentazione della domanda, specificando che questa è necessaria solo caso in cui il pagamento delle indennità sia erogato direttamente dall’Inps. Per tutti quei lavoratori le cui indennità vengono dal datore di lavoro, è infatti sufficiente inviare una comunicazione scritta al proprio datore di lavoro che annuncia la volontà di fruire del congedo in questione.

In questo caso è il datore di lavoro che è chiamato a inviare una comunicazione in merito all’Inps, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con Messaggio Hermes n. 6499 del 18 aprile 2013.

Il Documento di prassi precisa infine che, a differenza di quello obbligatorio, il congedo facoltativo per i padri non è stato prorogato all’anno corrente. Pertanto, non potranno essere presentate domande a questo titolo all’Istituto e, per tutto l’anno solare 2017, non dovranno essere esposte in Uniemens, né giornate di assenza con causale “MA9”, né importi da porre a conguaglio con causale “L061”.