Congedo parentale: il Comunicato Inps illustra le novità introdotte dal Dlgs. n. 105 del 30 giugno 2022

Con il Comunicato-stampa 10 agosto 2022, Inps informa che a partire dal 13 agosto 2022 entrano a pieno regime le novità normative in materia di congedo parentale, maternità e paternità, previste dal Dlgs. n. 105 del 30 giugno 2022.
In particolare, viene introdotto il “Congedo di paternità obbligatorio”, che sostituisce il “Congedo obbligatorio del padre” ed il “Congedo facoltativo del padre”. Tale misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) e autonomo rispetto a quello della madre. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.
Per quanto riguarda le lavoratrici autonome invece, è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
Il “Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti” prevede che fino al dodicesimo anno di vita del figlio spetti a ciascun genitore lavoratore un’indennità pari al 30% della retribuzione per 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore. Il Comunicato Inps informa che “i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione”.
Alla luce delle novità introdotte dalla normativa, i periodi di congedo parentale indennizzabili sono i seguenti:
- alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Restano invece immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori:
- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Al genitore solo invece sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
Per tutti gli ulteriori dettagli è possibile consultare il Messaggio Hermes n. 3066 del 4 agosto 2022 al seguente link.
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