Congruità della manodopera in edilizia: Anac chiarisce le fasi dei controlli e il ruolo del Durc di congruità

Con Comunicato del Presidente 17 dicembre 2025, l’Anac ha fornito alle Stazioni appaltanti indicazioni operative per la corretta applicazione del Dm. n. 143/2021, in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera negli Appalti pubblici di lavori nel Settore edile

Con Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio dell’Anac il 17 dicembre 2025, l’Autorità ha fornito alle stazioni appaltanti indicazioni operative per la corretta applicazione del Decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021, in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici di lavori nel settore edile.

Il Documento interviene su un adempimento ormai strutturale per gli appalti di lavori, chiarendo modalità, tempi e soggetti coinvolti nel rilascio del cosiddetto “Durc di congruità”.

Obbligo di verifica per tutti gli Appalti di lavori

La verifica della congruità dell’incidenza dei costi della manodopera nel Settore edile costituisce un adempimento obbligatorio per gli Appalti pubblici di lavori, a prescindere dall’importo.

Il “Durc di congruità”, introdotto dal Dm. n. 143/2021, ha la finalità di:

  • garantire il rispetto dei Contratti collettivi;
  • contrastare il lavoro irregolare;
  • prevenire fenomeni di dumping contrattuale.

Le fasi del controllo di congruità

Il controllo è svolto dalla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente attraverso un sistema articolato in 3 fasi principali.

1. “Denuncia di nuovo lavoro” (“Dnl”). L’Impresa principale trasmette i dati del cantiere alla Cassa Edile tramite la “Denuncia di nuovo lavoro”, utilizzando il Portale “Edilconnect” della “Cnce”.
In questa fase vengono comunicati:

  • il valore complessivo dell’Opera;
  • il valore dei lavori edili;
  • la committenza;
  • le eventuali Imprese subappaltatrici o subaffidatarie.

2. Richiesta della “Certificazione di congruità”. Attraverso lo stesso Portale è possibile richiedere la Certificazione di congruità, rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta su Istanza del Committente oppure dell’Impresa affidataria.

La richiesta avviene in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima del saldo finale.

3. Verifica e rilascio del “Durc di congruità”. La Cassa Edile confronta:

  • il costo del lavoro dichiarato;
  • le percentuali minime previste per le lavorazioni edili, indicate nelle Tabelle dell’Accordo collettivo di settore.

In caso di congruità, viene rilasciato il “Durc di congruità”.

Esiti della verifica e possibilità di regolarizzazione

La verifica può avere 2 esiti:

a) esito positivo, viene rilasciato l’Attestato di congruità.

b) esito negativo, si riscontra uno scostamento rispetto alle percentuali minime previste.

In questo caso:

  • se lo scostamento è pari o inferiore al 5%, l’Attestazione può essere comunque rilasciata, previa dichiarazione del Direttore dei lavori che giustifichi la differenza;
  • se lo scostamento supera il 5%, l’Impresa ha 15 giorni per regolarizzare, versando il costo della manodopera mancante.

In caso di mancata regolarizzazione:

  • l’Impresa viene iscritta nella Banca nazionale delle Imprese irregolari;
  • non può ricevere il saldo finale dei lavori.

Nessuna deroga sui soggetti e sui tempi della richiesta

Il Comunicato Anac chiarisce che la normativa non prevede deroghe né:

  • sui soggetti legittimati a richiedere il “Durc di congruità”;
  • né sul momento in cui tale richiesta deve essere effettuata.

La richiesta può essere presentata, dal Committente oppure dall’Impresa affidataria, in occasione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima del saldo finale.

Anche nel caso di pagamento diretto al Subappaltatore da parte della Stazione appaltante, resta comunque l’obbligo di richiedere all’Appaltatore principale l’Attestazione di congruità. È infatti l’Impresa affidataria a dover inserire tutti i dati di cantiere nel Portale “Edilconnect” e, di conseguenza, è lo stesso soggetto legittimato a richiedere il rilascio del Durc di congruità.