Congruità dell’incidenza della manodopera per lavori edili pubblici e privati: pubblicate le disposizioni in vigore dal 1° novembre 2021

Sulla G.U. n. 180 del 29 luglio 2021 è stata resa nota l’avvenuta pubblicazione del Decreto n. 143/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, recante la “Congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati”. Il Decreto definisce un Sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo 10 settembre 2020, sottoscritto dalle Organizzazioni più rappresentative per il Settore edile.

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico Intervento realizzato nel Settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di Imprese affidatarie, in appalto o subappalto.

La verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli Indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo 10 settembre 2020. Ai fini della verifica, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’Impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’Impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’Impresa affidataria o del soggetto da essa delegato. Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’Impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’Impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Qualora emerga, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’Impresa affidataria nella “Banca nazionale delle Imprese irregolari” (“Bni”). Qualora lo scostamento rispetto agli Indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del Direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

Le disposizioni contenute nel Decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.