Tar Campania, Sentenza n. 7073 del 30 ottobre 2025
Una Società ha impugnato l’aggiudicazione di una gara pubblica per un servizio di manutenzione, sostenendo che l’impresa vincitrice avesse applicato un contratto collettivo diverso da quello previsto nel bando, con tutele economiche e normative inferiori per i lavoratori, e che la sua offerta fosse economicamente insostenibile per via dei costi del personale dichiarati troppo bassi. Il Tribunale amministrativo è stato chiamato a valutare se la Stazione appaltante avesse correttamente applicato le disposizioni del Dlgs. n. 36/2023, in particolare l’art. 11, che disciplina l’utilizzo dei contratti collettivi negli appalti pubblici, e l’art. 110, relativo alla verifica della congruità delle offerte. Ai sensi dell’art. 11, l’operatore economico può proporre un contratto collettivo diverso da quello indicato nella lex specialis, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative. La Stazione appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione, deve quindi verificare la dichiarazione di equivalenza delle tutele, applicando criteri analoghi a quelli previsti per la verifica di anomalia delle offerte dall’art. 110 del Codice. Il Tribunale ha ricordato che tale verifica costituisce espressione di discrezionalità tecnica. La Stazione appaltante è chiamata a un giudizio complessivo sull’equivalenza, che non richiede identità perfetta tra i contratti, ma una sostanziale parità di trattamento dei lavoratori sotto il profilo retributivo e normativo. Il sindacato del Giudice amministrativo è quindi limitato ai soli casi di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Nel caso esaminato, i Giudici hanno ritenuto che la Stazione appaltante avesse svolto un’istruttoria adeguata, valutando con metodo comparativo gli aspetti economici e normativi dei contratti collettivi applicabili e giungendo a una conclusione non irragionevole circa la loro equivalenza. È stato inoltre ritenuto che l’offerta economica dell’aggiudicataria fosse congrua e sostenibile, in quanto conforme ai parametri ministeriali del costo del lavoro e coerente con i livelli retributivi di riferimento. Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso, affermando la legittimità dell’aggiudicazione e precisando che la Stazione appaltante aveva correttamente applicato il principio di equivalenza dei contratti collettivi di lavoro previsto dall’art. 11 del Dlgs. n. 36/2023 e svolto una valutazione di congruità economica conforme all’art. 110 dello stesso Decreto. La decisione è in linea con i principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e tutela del lavoro sanciti dagli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.





