Con il Parere Prot. n. 13080 del 16 aprile 2024, reso pubblico il 6 novembre 2025, il Ministero dell’Interno, tramite il Dait, ha fornito un chiarimento interpretativo rilevante in materia di status degli Amministratori locali, affrontando il tema del cumulo tra la carica di Consigliere comunale e quella di Assessore esterno presso altro Comune.
Il quesito sottoposto al Dicastero riguardava la posizione di un Consigliere comunale di un Ente con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nominato Assessore esterno alle Politiche sociali in un Comune diverso con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
La questione ha sollevato dubbi circa la possibile applicazione delle norme in materia di incompatibilità tra cariche pubbliche, con riferimento agli artt. 47, 64 e 65, del Tuel. In particolare, l’art. 47, comma 3, del Tuel, stabilisce che nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere. L’art. 64 invece introduce l’incompatibilità tra la carica di Consigliere e quella di Assessore nel medesimo Comune. L’art. 65 disciplina le ipotesi residuali di incompatibilità, prevedendo, al comma 2, l’incompatibilità tra la carica di Consigliere comunale e quella di Consigliere comunale di altro Comune, e al comma 3, quella tra Consigliere comunale e Consigliere circoscrizionale dello stesso o di altro Comune.
Viene evidenziato che non si rinvengono disposizioni che prevedano espressamente l’incompatibilità tra Consigliere comunale di un Ente e Assessore esterno di altro Comune.
Il Ministero ha pertanto confermato l’orientamento già espresso in precedenti Pareri, richiamando l’avviso del Consiglio di Stato (Parere n. 3376/20008 del 22 ottobre 2008), secondo cui non è possibile estendere analogicamente le norme in materia di incompatibilità, trattandosi di disposizioni che incidono su diritti di status e che, in quanto tali, sono soggette a stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi.
A sostegno di tale impostazione viene richiamata anche la giurisprudenza della Corte dei conti (Sentenza n. 501/2009) che ha escluso la configurabilità di danno erariale in casi analoghi, ribadendo il divieto di estensione analogica delle cause di incompatibilità non espressamente previste dalla legge.
In definitiva, il Parere ministeriale chiarisce che, nell’ipotesi di cumulo tra la carica di Consigliere comunale e quella di Assessore esterno in altro Comune, non trovano applicazione le norme in tema di incompatibilità tra cariche pubbliche. Tale interpretazione si fonda sul Principio di legalità e sulla necessità di rispettare i limiti applicativi delle disposizioni eccezionali, confermando la legittimità del cumulo in assenza di specifici divieti normativi.




