Consiglieri comunali e dati degli Elettori: il confine tra controllo e privacy

Il Dait si è occupato dell’accesso dei Consiglieri comunali alle Liste elettorali rispondendo ad un quesito sulla segnalazione di un Consigliere di Minoranza che lamentava il reiterato rifiuto del Sindaco di consentire l’accesso alle Liste elettorali complete degli indirizzi di residenza degli elettori

Il Dait, con Parere n. 21945 del 16 luglio 2026, pubblicato il 30 settembre 2026, si è pronunciato sull’accesso dei Consiglieri comunali alle Liste elettorali

Il Parere trae origine dalla segnalazione di un Consigliere comunale di Minoranza che lamentava il reiterato rifiuto del Sindaco di consentire l’accesso alle Liste elettorali complete degli indirizzi di residenza degli Elettori. Il Comune aveva infatti autorizzato la consultazione dei soli nominativi suddivisi per Sezione, escludendo gli indirizzi per ragioni di tutela della riservatezza. La questione è stata sottoposta alla Prefettura, chiamata a valutare se tale limitazione fosse compatibile con le prerogative riconosciute ai Consiglieri comunali dall’art. 43 del Tuel.

Nel ricostruire il quadro normativo, il Dipartimento ricorda che il diritto di accesso del Consigliere comunale ha una portata particolarmente ampia ed è strettamente connesso all’esercizio delle funzioni istituzionali di controllo e vigilanza sull’operato dell’Amministrazione. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte affermato che il Consigliere non è tenuto a fornire una specifica motivazione delle proprie richieste, poiché l’accesso costituisce uno strumento essenziale per l’espletamento del mandato elettivo.

Nel caso esaminato, il Consigliere aveva chiarito che la richiesta era finalizzata a verificare la correttezza delle iscrizioni anagrafiche e l’eventuale presenza di residenze fittizie, attività riconducibile alle funzioni ispettive proprie del mandato consiliare. Per tale ragione, l’accesso ai dati richiesti appare ammissibile, in quanto riferito alle Liste elettorali generali e sezionali, documenti la cui conoscibilità è prevista dall’art. 51 del Dpr. n. 223 del 1967.

Il Ministero evidenzia tuttavia che il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, attraverso un equilibrato bilanciamento tra le prerogative del consigliere e la riservatezza dei cittadini. Diverso è infatti il regime applicabile alle Liste elettorali utilizzate nei Seggi durante le operazioni di voto, contenenti annotazioni sull’effettiva partecipazione degli Elettori alle Consultazioni, che possono essere consultate esclusivamente per finalità di controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali.

Il Parere sottolinea che i dati acquisiti dal Consigliere devono essere utilizzati esclusivamente per finalità connesse all’esercizio del mandato e nel rispetto degli obblighi di segretezza previsti dalla legge. La valutazione circa il rilascio della documentazione richiesta resta comunque attribuita all’Amministrazione comunale, mentre la Prefettura non dispone di poteri di intervento diretto nella decisione.