Il diritto di accesso dei Consiglieri comunali previsto dall’art. 43, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) non si estende agli atti e ai documenti detenuti da una Fondazione di partecipazione quando questa non possa essere qualificata come “Ente dipendente” dal Comune. È quanto chiarito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, con il Parere n. 15608 del 15 maggio 2026, pubblicato il 10 agosto 2026.
Il quesito sottoposto al Ministero riguardava, in particolare, la possibilità per i Consiglieri comunali di accedere, nell’esercizio delle proprie prerogative, agli atti di una Fondazione di partecipazione operante nel Settore dei Servizi alla persona.
L’art. 43, comma 2, del Tuel, riconosce ai Consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dagli Uffici del rispettivo Ente, nonché dalle relative Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del mandato.
Nel ricostruire la portata della disposizione, il Ministero ha richiamato la giurisprudenza amministrativa formatasi sul concetto di “Ente dipendente”. In particolare, il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 3157 del 28 marzo 2023, ha chiarito che la dipendenza deve essere circoscritta alle situazioni nelle quali il soggetto, indipendentemente dalla propria natura e dalla forma organizzativa adottata, ricada sotto il “dominio” dell’Ente Locale.
Tale condizione ricorre, ad esempio, nelle Società “in house”, nelle quali il rapporto di dipendenza deriva dal controllo analogo e dall’influenza determinante dell’Amministrazione sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società, e nelle Società a controllo pubblico, nelle quali la partecipazione consente all’Ente pubblico di esercitare un’influenza qualificata sulle decisioni societarie. Diversamente, secondo il Consiglio di Stato, l’art. 43 del Tuel non può trovare applicazione nel caso delle Società a partecipazione minoritaria, quando l’Ente Locale non disponga di poteri di influenza qualificata e non sia quindi configurabile una relazione di dipendenza.
Applicando tali principi al caso sottoposto al suo esame, il Ministero dell’Interno esclude che la Fondazione di partecipazione possa essere qualificata come ente dipendente dal Comune. La Fondazione presenta infatti natura di diritto privato e dal relativo Statuto non emergono elementi sufficienti a configurare una situazione di dipendenza dall’Amministrazione comunale.
In particolare, pur essendo attribuita al Sindaco la designazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione – 4 componenti su 7 – lo Statuto esclude espressamente “qualsiasi controllo della Fondazione” da parte del Comune.
Di conseguenza, non risultando integrato il requisito della dipendenza richiesto dall’art. 43, comma 2, del Tuel, il Dicastero conclude che ai Consiglieri comunali non può essere riconosciuto, sulla base di tale disposizione, il diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalla Fondazione.
Il Parere conferma quindi che, ai fini dell’estensione del particolare diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri, non è sufficiente l’esistenza di un collegamento tra Comune e Soggetto partecipato: occorre che il rapporto sia tale da determinare una situazione di effettiva dipendenza, caratterizzata da poteri di controllo o di influenza qualificata dell’Ente Locale.




