Consiglieri e accesso documentale: il Dait richiama proporzionalità e tutela dei dati personali

Il Dait ha esaminato la situazione rappresentata dal Segretario Generale di un’Unione, il quale aveva segnalato che alcuni Consiglieri avevano richiesto l’accesso a relazioni istruttorie, note interne e documentazione relativa a irregolarità

Con il Parere Dait 16 giugno 2026, n. 18572, pubblicato in data 9 settembre 2026, è stata esaminata la situazione rappresentata dal Segretario generale di un’Unione, il quale aveva segnalato che alcuni Consiglieri, uno dell’Ente, ai sensi dell’art. 43 del Tuel, e l’altro Consigliere regionale, in base allo Statuto e al Regolamento del Consiglio regionale, avevano richiesto l’accesso a relazioni istruttorie, note interne e documentazione relativa ad irregolarità da lui stesso denunciate nell’esercizio delle funzioni istituzionali. Tali atti, secondo il Segretario, potrebbero contenere profili di rilevanza penale o responsabilità amministrativo‑contabile, tanto da aver già determinato una segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie e contabili.

Il Parere del Ministero chiarisce che anche in presenza di possibili risvolti penali o contabili, le richieste dei Consiglieri devono essere valutate alla luce dei Principi generali elaborati dalla giurisprudenza.

Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere tutte le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, un diritto che non richiede una motivazione specifica ma che non è illimitato, in quanto deve rispettare proporzionalità, strumentalità e non aggravamento dell’attività amministrativa. La giurisprudenza più recente ha ribadito che l’accesso del Consigliere, pur più ampio rispetto a quello previsto dalla Legge n. 241/1990, non può sottrarsi alla regola del “ragionevole bilanciamento”, perché i diritti fondamentali di pari rango non si collocano in un rapporto gerarchico, ma di integrazione reciproca.

Il bilanciamento emerge dallo stesso art. 43 del Tuel, che richiede che i dati richiesti siano realmente utili al mandato e funzionali alle attività di controllo politico‑amministrativo. Proprio per questo, il Consiglio di Stato ha affermato che l’accesso non può estendersi ai dati personali o giudiziari non indispensabili; è legittimo quindi mettere a disposizione gli atti previo oscuramento dei nominativi e di ogni elemento identificativo quando tali informazioni non siano necessarie allo svolgimento del munus consiliare.

Il Parere conferma che i documenti possono essere rilasciati ai Consiglieri, ma nel rispetto del Principio di bilanciamento e con l’oscuramento dei dati non indispensabili, così da tutelare sia il diritto di controllo del Consigliere sia la riservatezza dei soggetti coinvolti.