Consiglieri provinciali delegati: la loro possibilità di usufruire di permessi retribuiti dipende dai criteri stabiliti nello Statuto

Nella Delibera n. 189 del 9 giugno 2017 della Corte dei conti Lombardia, il Presidente di una Provincia chiede un parere in merito alla fruibilità dei permessi retribuiti di cui all’art. 79, comma 3, del Dlgs. n. 267/00 da parte dei Consiglieri provinciali delegati ai sensi dell’art. 1, comma 66, della Legge n. 56/14. In particolare, il parere riguarda la possibilità di assimilare i Consiglieri provinciali, a cui il Presidente conferisce deleghe, ai sensi dell’art. 1, comma 66, della Legge n. 56/14, ai “componenti degli Organi esecutivi”, soggetti beneficiari, fra gli altri, dei permessi retribuiti previsti dall’art. 79, comma 3, del Tuel.

La Sezione chiarisce che il Presidente della Provincia può conferire deleghe ai Consiglieri “secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto”. Di conseguenza, in base all’esame di quest’ultima fonte interna, ogni Provincia deve valutare se sussista l’eventuale assimilazione dei Consiglieri cui sono state attribuite delle deleghe, in virtù dell’art. 1, comma 66 della Legge n. 56/14, ai “componenti degli Organi esecutivi” beneficiari dei permessi previsti dall’art. 79, comma 4, del Tuel (i cui oneri sono imputati secondo la disciplina prevista dal successivo art. 80).

Tale valutazione va condotta da ogni Provincia sulla base della formulazione del singolo Statuto, trattandosi di questione non scrutinabile dalla Sezione regionale di controllo in sede consultiva.