Consiglieri provinciali delegati: riconoscibilità dei permessi retribuiti

Nella Delibera n. 29 del 9 aprile 2020 della Corte dei conti Piemonte, un Presidente di Provincia ha chiesto un parere sulla corretta interpretazione della disciplina sui “permessi retribuiti” di cui all’art. 79, commi 3 e 4, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). In particolare, il quesito concerne la possibilità di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro con permesso retribuito da parte dei Consiglieri delegati provinciali individuati dal Presidente, quand’anche non ricoprano contestualmente la carica di Presidente di Gruppo consiliare, al fine di:

  • partecipare alle riunioni degli Organi di cui fanno parte e per la rispettiva effettiva durata (art. 79, comma 3, del Tuel), intendendosi in proposito anche le riunioni di cui all’art. 18, comma 8 dello Statuto provinciale che così recita: “per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipa il Segretario generale e il Direttore generale della Provincia, se nominato, e a cui possono essere invitati i Dirigenti o i Responsabili dei servizi interessati”;
  • espletare le attività connesse alla delega, secondo le previsioni del citato art. 79, comma 4, del Tuel, e quindi per 24 ore mensili retribuite.

La Sezione, partendo dalla considerazione che gli artt. 79 e 80 del Tuel, presentano un carattere eccezionale, che ne impedisce una interpretazione estensiva al fine di ricomprendere casi non espressamente contemplati, ha sottolineato che la questione deve essere esaminata unitamente alla normativa dettata dalla Legge n. 56/2014, che ha ridefinito le funzioni della Provincia ed è intervenuta sugli organi provinciali e sulle loro modalità di elezione. A partire dalla entrata in vigore della Legge n. 56/2014, non sono più annoverati tra gli Organi delle Province le Giunte provinciali, ma l’art. 1, al comma 66, attribuisce al Presidente della Provincia la possibilità di assegnare deleghe a Consiglieri provinciali nel rispetto del principio di collegialità “secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto” e, al comma 84, dispone che restano a carico della Provincia gli oneri connessi con lo status degli Amministratori relativi ai permessi retribuiti di cui agli artt. 80 del Tuel. A fronte di tali disposizioni, la Sezione ha evidenziato come, in astratto, un Consigliere delegato possa essere considerato Amministratore in virtù dell’esercizio delle deleghe conferite e, quindi, vedersi applicato l’art. 80 del Tuel. Tuttavia, affinché ciò avvenga l’Ente dovrà esaminare le disposizioni del proprio Statuto per valutare se, alla luce di quanto disposto dalla propria fonte interna, sussista, anche in concreto, l’assimilazione dei Consiglieri delegati ai componenti degli Organi esecutivi.