Consorziata esecutrice priva dei requisiti nella partecipazione alle gare

Nella Sentenza n. 6632 del 23 novembre 2018 del Consiglio di Stato, la questione controversa in esame riguarda un Consorzio di Società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della Legge n. 422/1909. I Giudici chiariscono che i Consorzi in questione, in base all’art. 4 della citata Legge, sono soggetti giuridici a se stanti distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle Cooperative consorziate che ne fanno parte. Quindi, i detti Consorzi partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, e, nell’ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle Cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo, e cioè interna corporis. Ciò significa che il rapporto organico che lega le Cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell’esecuzione dei lavori, è tale che l’attività compiuta dalle Consorziate è imputata unicamente al Consorzio. Concorrente è quindi solo il Consorzio, mentre non assumono tale veste le sue Consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest’ultima all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra Consorzio concorrente e stazione appaltante. La circostanza che anche la Consorziata indicata quale esecutrice debba dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale (oltre che speciale), non è idonea a giustificare una diversa conclusione, atteso che il detto possesso è richiesto al solo fine di evitare che soggetti non titolati possono eseguire la prestazione. La perdita dei requisiti in questione da parte della Consorziata esecutrice comporta semplicemente l’onere di estrometterla o sostituirla con altra Consorziata, ma non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione del Consorzio concorrente.