Nella Sentenza n. 6632 del 23 novembre 2018 del Consiglio di Stato, la questione controversa in esame riguarda un Consorzio di Società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della Legge n. 422/1909. I Giudici chiariscono che i Consorzi in questione, in base all’art. 4 della citata Legge, sono soggetti giuridici a se stanti distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle Cooperative consorziate che ne fanno parte. Quindi, i detti Consorzi partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, e, nell’ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle Cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo, e cioè interna corporis. Ciò significa che il rapporto organico che lega le Cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell’esecuzione dei lavori, è tale che l’attività compiuta dalle Consorziate è imputata unicamente al Consorzio. Concorrente è quindi solo il Consorzio, mentre non assumono tale veste le sue Consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest’ultima all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra Consorzio concorrente e stazione appaltante. La circostanza che anche la Consorziata indicata quale esecutrice debba dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale (oltre che speciale), non è idonea a giustificare una diversa conclusione, atteso che il detto possesso è richiesto al solo fine di evitare che soggetti non titolati possono eseguire la prestazione. La perdita dei requisiti in questione da parte della Consorziata esecutrice comporta semplicemente l’onere di estrometterla o sostituirla con altra Consorziata, ma non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione del Consorzio concorrente.




