Consorzio di Cooperative di produzione e lavoro: i requisiti di partecipazione devono essere verificati nei confronti delle sole Consorziate esecutrici

Consorzio di Cooperative di produzione e lavoro: i requisiti di partecipazione devono essere verificati nei confronti delle sole Consorziate esecutrici

Nella Sentenza n. 3231 del 13 giugno 2019 del Tar Napoli, i Giudici rilevano che, in sede di gara pubblica, la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale nel caso di Consorzi di Cooperative di produzione e lavoro ex Legge n. 422/2009 (così come dei Consorzi stabili) va perimetrata a quelle concretamente designate per l’esecuzione dell’appalto, restando viceversa indifferente l’eventuale carenza dei requisiti di ordine generale delle altre Consorziate estranee alla esecuzione dell’appalto in quanto non designate dal sodalizio.

Peraltro, i Giudici precisano che i Consorzi di Cooperative di produzione e lavoro, in base all’art. 4, della Legge n. 422/2009, sono soggetti giuridici a sé stanti distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle Cooperative consorziate che ne fanno parte. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Dlgs. n. 50/2016, essi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali Consorziati concorrano. La norma intende assegnare rilievo funzionale al rapporto organico che lega il Consorzio concorrente alle Imprese in esso consorziate e che ne costituiscono una sorta di interna corporis. In tal modo, il Consorzio si avvale dell’attività svolta da un suo soggetto imprenditore consorziato da esso direttamente designato, esecutore della prestazione contrattuale.

Il rapporto organico che lega le Consorziate al Consorzio risulta ancora più evidente alla luce dell’art. 47, comma 1, del “Codice dei Contratti”, secondo cui i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati con le medesime modalità previste per tutti gli altri operatori economici, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Inoltre, i Giudici aggiungono che il Consorzio si qualifica in base al cumulo dei requisiti delle Consorziate e tale disciplina si giustifica in ragione del patto consortile che si instaura nell’ambito di un organizzazione caratterizzata da un rapporto duraturo ed improntato a stretta collaborazione tra le consorziate e dalla comune causa mutualistica, nell’ambito del quale la Consorziata che si limiti a conferire il proprio requisito all’Ente cui appartiene senza partecipare all’esecuzione dell’appalto vi rimane estranea, tant’è che non sussiste alcuna responsabilità di sorta verso la Stazione appaltante.

Uno statuto ben diverso è invece quello delle consorziate che, al contrario, siano state indicate per l’esecuzione dell’appalto, per le quali è prevista l’assunzione della responsabilità in solido con il Consorzio. Esse devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale al fine di impedire che possano giovarsi della copertura dell’Ente collettivo, eludendo i controlli demandati alle stazioni appaltanti. Solo rispetto a tali Consorziate – e non a quelle che restano estranee – la giurisprudenza ha quindi ritenuto applicabili gli obblighi dichiarativi di cui all’art. 38, del Dlgs. n. 163/2006 ed attualmente disciplinati dall’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016.

La distinzione tra Imprese consorziate designate per l’esecuzione e altre Imprese consorziate che restano estranee all’appalto risulta confermata anche dal nuovo “Codice degli Appalti pubblici”.


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