Consorzio stabile colpito da Interdittiva antimafia: non può essere sostituito dalla Consorziata esecutrice che non ha i requisiti di qualificazione adeguati

Nella Delibera n. 989 del 18 novembre 2020, l’Anac osserva che il modulo associativo del “Consorzio stabile”, già delineato dall’art. 36 del Dlgs. n. 163/2006 e attualmente disciplinato dall’art. 45, comma 2, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016, dà vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le Imprese associate. In forza di tale rapporto, sia nel previgente che nell’attuale quadro normativo, è previsto che detto Consorzio possa giovarsi, senza dover ricorrere all’avvalimento, degli stessi requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle Consorziate stesse, secondo il criterio del c.d. “cumulo alla rinfusa”, cosicché il medesimo può scegliere di provare il possesso dei requisiti medesimi con attribuzioni proprie e dirette oppure con quelle dei Consorziati. Peraltro, l’Autorità precisa che il Consorzio stabile stipula il contratto in nome proprio (anche se per conto delle Consorziate alle quali affida i lavori), e quindi, in dipendenza di tale circostanza, l’attività compiuta dall’Impresa consorziata si imputa al Consorzio, qualificandosi questo come soggetto giuridico autonomo che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le Imprese che ne fanno parte e che, di conseguenza, è il Consorzio e non il singolo Consorziato l’interlocutore contrattuale della Stazione appaltante ed unico soggetto responsabile nei confronti di quest’ultima dell’esecuzione dell’appalto, anche quando esegue le prestazioni non in proprio ma avvalendosi delle Imprese consorziate. Perciò, nel caso in cui il Consorzio designi una Consorziata quale Impresa esecutrice, tale designazione è un atto meramente interno al Consorzio, che non vale ad instaurare un rapporto contrattuale tra la Consorziata e la Stazione appaltante.

Ciò premesso, l’Anac afferma che l’assenza ab origine dell’attestazione Soa per la specifica categoria e classifica richieste per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento non permette alla Società consorziata di sostituirsi al Consorzio stabile, originariamente aggiudicatario ma successivamente colpito da Interdittiva Antimafia, quale parte del contratto di appalto e perciò di assumere in proprio l’esecuzione dello stesso, stante i limiti posti dalla disciplina normativa vigente in materia, che essendo derogatoria rispetto al Principio generale dell’immodificabilità soggettiva dei partecipanti, non può che essere di stretta interpretazione e dunque ammettersi nei soli casi tassativi espressamente previsti.