Consulente del lavoro: pratica professionale

Nella Sentenza n. 5441 del 19 luglio 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che dal combinato disposto del Dl. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, e dal suo regolamento attuativo, emanato con Dpr. n. 137/2012 si evince che l’aspirante Consulente del Lavoro deve svolgere la pratica professionale presso un professionista iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro. Tuttavia, i Giudici specificano che la disciplina richiamata ha previsto un sistema di norme diretto a garantire il proficuo svolgimento del periodo di tirocinio professionale, responsabilizzando, anche sul piano disciplinare, sia il professionista affidatario che il praticante, ed affidando specifici poteri di vigilanza e disciplinari agli organismi territoriali degli ordini professionali. Quindi, dal combinato disposto delle norme sopra richiamate si evince che “l’effettivo svolgimento dell’attività formativa” del tirocinio professionale, nelle modalità concrete declinate nel regolamento professionale relativo alla professione che il tirocinante intende svolgere, costituisce dovere deontologico sia del tirocinante, sia del professionista affidatario, entrambi soggetti al medesimo potere disciplinare degli organi territoriali e nazionali competenti.