Contenzioso tributario: avviso di ricevimento assolve la stessa funzione probatoria della ricevuta di spedizione

Nella Sentenza n. 9938 del 20 aprile 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità statuiscono che, “nel Processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del ‘servizio postale universale’, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione. Purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’Ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario”. Infatti, solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione. Invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’Agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della Sentenza).