Conto annuale 2019: prorogato al 4 settembre 2020 il termine per l’invio delle informazioni

Scatta la proroga al 4 settembre 2020 per l’invio delle informazioni relative al Conto annuale per le spese del personale dell’anno 2019. A renderlo noto, con un breve Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, è stato il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Ricordiamo che le istruzioni per adempiere alla rilevazione prevista dal Titolo V del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state fornite, per l’anno corrente, con la Circolare del 15 giugno 2020, n. 16

La scadenza per l’invio delle informazioni era stata inizialmente fissata al 24 luglio 2020 ma, tenuto conto della eccezionalità connessa all’emergenza “Covid-19” e in considerazione delle numerose richieste pervenute, è stata successivamente prorogata al 4 settembre 2020.

Come già evidenziato su queste pagine, l’invio dei dati relativi all’anno 2019 avviene in una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all’anno 2018. Relativamente alla trasmissione del “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, fino alla messa in esercizio dello sviluppo dell’Applicativo “Sico” previsto dall’art. 6-ter, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, come modificato dal Dlgs. n. 75/2017, le Amministrazioni continuano ad inviarlo attraverso il Modulo già presente nell’Applicativo “Sico”.

Tra le novità di rilievo nell’ambito del monitoraggio della Contrattazione integrativa, la Scheda “Sici” ha previsto che la verifica del tetto del trattamento accessorio non è da effettuare distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell’Amministrazione ma nel suo complesso. Infatti, è indicato che è stata inserita la domanda riferita alla quantificazione del limite alla retribuzione accessoria di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, per l’Amministrazione nel suo complesso, a seguito di indicazioni in tal senso da parte di Sezioni regionali della Corte dei conti.

Altra novità di rilievo riguarda l’adeguamento interpretativo della RgS alla lettera del Ccnl. “Funzioni locali” circa la decorrenza degli effetti di nuove progressioni economiche. In tal senso, la verifica della decorrenza non è più al 1° gennaio dell’anno in cui si chiude la procedura, ma a quello dell’anno in cui viene stipulato il Contratto integrativo.