Corte dei conti Veneto, Sentenza n. 124 del 9 maggio 2025
La questione riguarda il controllo su un conto giudiziale presentato da un agente contabile di un Ente Locale per la gestione di entrate anagrafiche e demografiche. Sono emerse irregolarità formali, tra cui la mancata relazione dell’organo di controllo interno (art. 139, comma 2, Dlgs. n. 174/2016), l’assenza delle verifiche trimestrali di cassa (art. 223, Dlgs. n. 267/2000 – Tuel), e la mancanza di un verbale regolare di passaggio di gestione (artt. 181 e 182, Rd. n. 827/1924). Inoltre, il conto non è stato parificato, poiché privo del visto del responsabile finanziario, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza contabile.
La Sezione ha riconosciuto che tali carenze sono responsabilità dell’Ente e non dell’Agente contabile, che aveva svolto correttamente gli adempimenti di sua competenza. Tuttavia, ha dichiarato il conto irregolare per le violazioni formali riscontrate e ha negato il discarico all’Agente, applicando l’art. 147 del “Codice di Giustizia contabile”.


