Corte dei conti Puglia, Delibera n. 117 del 18 settembre 2024
Nella fattispecie in esame, la Sezione rileva che la corretta gestione delle risorse destinate alla Contrattazione integrativa si sviluppa attraverso 3 passaggi obbligati e consecutivi:
1) individuazione delle risorse nel bilancio;
2) approvazione dell’atto di costituzione del “Fondo per le risorse decentrate” (creazione del vincolo contabile sulle risorse);
3) firma del Contratto integrativo annuale (finalizzazione dell’obbligo contrattuale).
È fondamentale che l’intero processo amministrativo e contrattuale si concluda entro l’anno con la stipula del Contratto decentrato, poiché ciò assicura la corretta attuazione della programmazione dell’Ente, legata all’annualità delle risorse, e facilita il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal caso, le risorse (sia stabili che variabili) esigibili nell’anno successivo vengono riassegnate tramite il “Fondo pluriennale vincolato” (“Fpv”) di parte corrente. Tuttavia, possono sorgere ulteriori scenari:
a) “Fondo” costituito entro l’anno ma contratto non firmato: in questa circostanza, le risorse (stabili e variabili) confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione e sono subito utilizzabili, anche in regime di esercizio provvisorio;
b) “Fondo” non costituito e contratto non firmato: in questo caso solo le risorse stabili vengono inserite nella parte vincolata del risultato di amministrazione, mentre le risorse variabili si trasformano in economie di bilancio.


