Sono nulli in tutti i casi i contratti d’appalto non stipulati in “modalità elettronica”, indipendentemente dal fatto che si parli di forma pubblica amministrativa del contratto o scrittura privata.
A chiarirlo, con il Comunicato del Presidente 4 novembre 2015, è l’Autorità nazionale Anticorruzione. “Anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del Dpr. n. 207/10, e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, dovrà – si legge – essere redatta in modalità elettronica”.
La materia in questione è disciplinata dalla Determinazione dell’Authority n. 1 del 13 febbraio 2013, recante “Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice”.
Il Comunicato – facendo riferimento alla sopravvenienza normativa di cui all’art. 6, comma 6, del Dl. n. 145/13, ad integrazione e modifica del contenuto della citata Determina – precisa che “il Legislatore, prevedendo un differimento dei termini relativi all’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 11, comma 13, del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163, applicabili a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti d’appalto pubblico stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura privata, ha manifestato la volontà di comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzo della ‘modalità elettronica’, la quale deve ritenersi obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa del contratto sia per la scrittura privata”.




