Contratti: l’esclusione dall’ambito di applicazione codicistico degli affidamenti di quelli a titolo gratuito non può dirsi incondizionata

Anac ribadisce che l’esclusione dei contratti a titolo gratuito dalla disciplina del “Codice dei Contratti” non deve escludere l’attenzione per i requisiti che deve possedere l’Operatore economico che si trova a contrarre, seppure senza oneri per la Stazione appaltante

Con una Notizia, pubblicata in data 20 giugno 2024 sul sito istituzionale, Anac ribadisce che l’esclusione dal “Codice” dei contratti a titolo gratuito non è incondizionata, in quanto si devono applicare i Principi generali anche di matrice europea di legalità, trasparenza, e concorrenza.

Come evidenziato da Anac, l’esclusione dei contratti a titolo gratuito dalla disciplina del “Codice dei Contratti” riconosce senza dubbio la centralità della capacità amministrativa delle Stazioni appaltanti ad agire anche in autonomia negoziale e l’importanza della razionalizzazione delle procedure di gara. Deve restare comunque alta la soglia di attenzione circa i requisiti che deve possedere l’Operatore economico che si trova a contrarre, seppure senza oneri per la Stazione appaltante, con la Pubblica Amministrazione e che dovranno essere dalla stessa debitamente verificati.

Tale Previsione si trova affermata nel Comunicato 5 giugno 2024, con il quale il Consiglio dell’Autorità nazionale Anticorruzione ha confermato che l’esclusione dall’ambito di applicazione codicistico degli affidamenti dei contratti a titolo gratuito non può dirsi incondizionata, dovendo trovare comunque applicazione i principi generali, anche di matrice europea, che regolano l’operato delle Stazioni appaltanti nel Settore dell’evidenza pubblica e dell’utilizzo di risorse pubbliche.

Oltre all’espresso richiamo in merito all’attuazione dei Principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, Anac ha riaffermato che devono trovare applicazione, sia i Principi di legalità, trasparenza, e concorrenza – desumibili dal “Codice dei contratti” – sia i Principi generali regolatori dell’attività amministrativa – previsti dalla Legge generale sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990) – ivi compreso l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti stessi.

La Stazione appaltante è pertanto tenuta ad esplicitare le ragioni dell’affidamento e a dare conto delle verifiche effettuate ex ante sui requisiti che attengono alle qualità del soggetto affidatario e alla validità del servizio offerto.

Al fine di garantire la trasparenza, la Stazione appaltante è tenuta alla pubblicazione, anche ex post, delle informazioni minime sull’affidamento in merito alla struttura proponente, all’oggetto dell’accordo/affidamento, all’indicazione dell’affidatario/assegnatario e agli estremi della decisione di dare avvio alla procedura (si veda il Comunicato del Presidente 24 maggio 2024).