Contratto di “partenariato pubblico privato” per la realizzazione di una Palestra

 

Nella Delibera n. 230 del 6 settembre 2017 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere avente ad oggetto la possibilità di procedere con la stipula di un contratto di “partenariato pubblico” privato alla realizzazione di una Palestra. Nello specifico viene chiesto se sia ammissibile, ai sensi dell’art. 180, comma 8, del Dlgs. n. 50/16, un contratto di “partenariato pubblico privato” in cui l’operatore aggiudicatario dispone di un finanziamento, ai sensi dell’art 180, comma 7, del medesimo “Codice dei Contratti pubblici”. In sostanza, il Sindaco in questione vuole sapere se l’operazione in discorso possa essere qualificata come leasing operativo, e, come tale, contabilizzata dall’Amministrazione. La Sezione chiarisce che le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 187 del Dlgs. n. 50/16, se conformi nel momento genetico-strutturale e in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 180 del “Codice dei Contratti”, ai fini della registrazione nelle scritture contabili, non sono considerate investimenti finanziati da debito.