Il Dlgs. n. 75/17, con l’art. 9, interviene, attraverso una parziale riscrittura dell’art. 36 del Dlgs. n. 165/01, sulla disciplina che regola le forme di lavoro flessibile nella P.A.[1] In base al testo attualmente in vigore, viene stabilito che, per “le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le Pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’art. 35”[2]. In altri termini, viene confermato il principio generale in base al quale le Pubbliche Amministrazioni reclutano personale seguendo la procedura concorsuale facendo ricorso in via esclusiva
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