Contributi ad una Società “in house” in concordato preventivo nel bilancio comunale: i chiarimenti della Corte dei conti Piemonte

Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 89 del 14 maggio 2024

Nel caso in oggetto, un Sindaco chiede un parere sul trattamento contabile da riservare al contributo che il Comune potrebbe erogare alla propria Società “in house” in concordato preventivo e come questa erogazione debba essere trattata e classificata nel bilancio comunale. Nello specifico, viene domandato in quale Titolo del bilancio comunale debba essere inserito questo eventuale contributo: nel Titolo I (spesa corrente) o nel Titolo II (spesa in conto capitale). La Sezione, preliminarmente, precisa che le spese pubbliche si suddividono in spese correnti, destinate a finanziare la normale attività degli Enti, e spese in conto capitale, destinate a finanziare gli investimenti, sia diretti (realizzati dall’Ente pubblico), sia indiretti (realizzati da soggetti privati con il concorso finanziario pubblico). Uno dei sistemi per finanziare gli investimenti è il ricorso all’indebitamento. L’art. 119 della Costituzione dispone che gli Enti Territoriali possono ricorrere all’indebitamento soltanto per finanziare spese di investimento. Questa disposizione richiede di individuare quali siano le spese di investimento che possono essere finanziate con l’indebitamento. L’art. 3, comma 18 della Legge n. 350/2003, ha predisposto un elenco di attività, sia materiali che finanziarie, che costituiscono “investimento”. Queste nozioni non possono essere determinate esclusivamente sulla base della disposizione costituzionale, ma derivano da scelte di politica economica e finanziaria in stretta correlazione con i vincoli sovranazionali imposti dai Trattati europei e dai criteri adottati dagli Organi dell’Unione Europea. Di conseguenza, gli Enti Locali non possono definire come spese di investimento attività non riconducibili all’elenco disposto dalla Legge n. 350/2003. Inoltre, la stessa Legge, all’art. 3, comma 19, precisa che gli Enti Locali non possono ricorrere all’indebitamento per finanziare conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di Aziende o Società finalizzati al ripiano di perdite. Questo divieto di indebitamento implica che il ripiano delle perdite delle Società non possa essere considerato una spesa di investimento. In definitiva, i trasferimenti straordinari alle Società partecipate disposti ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016, non rientrano nella nozione di “spesa di investimento”, che non può eccedere le fattispecie indicate nell’Elenco dell’art. 3, comma 18, della Legge n. 350/2003.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.

Seguici sui social:

Iscriviti e resta aggiornato