Contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche: entro il 15 settembre 2021 gli Enti beneficiari devono iniziare esecuzione lavori

Facendo seguito al proprio Comunicato 1° settembre 2020, con una Nota pubblicata il 9 febbraio 2021 sul proprio sito istituzionale, il Viminale – Direzione centrale della Finanza locale, ha reso nota l’avvenuta pubblicazione in G.U. del Dm. Interno 11 novembre 2020, relativo alla “Attribuzione ai Comuni per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 Euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” di cui all’art. 47 del Dl. n. 104/2020.

Le risorse, assegnate ai Comuni in accordo con quanto stabilito dagli Allegati del citato Dm., ammontano complessivamente a 497.220.000 Euro.

Gli Enti beneficiari delle somme in questione sono tenuti a dare avvio all’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.

I contributi saranno erogati ai Comuni beneficiari, compresi gli enti delle Regioni a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il Dicastero ha specificato che una prima quota integrativa, pari al 50%, sarà assegnata entro il 15 settembre 2021, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Bdap”; mentre il restante 50% della somma sarà erogata solo previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori, in applicazione dell’art. 102 del “Codice dei Contratti”.

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l’assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo Decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.