Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3059 del 6 febbraio 2025
Un Comune ha inviato 4 avvisi di accertamento a una Società per omessa Dichiarazione Ici su immobili collabenti, considerandoli aree edificabili, e per infedele Dichiarazione su immobili dichiarati rurali o inagibili, ritenendo che non rispettassero i requisiti richiesti.
La Società ha impugnato gli avvisi ottenendo parziale accoglimento dalla Ctp, che ha annullato l’accertamento per il 2008 per decorrenza del termine quinquennale, riconosciuto la ruralità di alcuni immobili e confermato la tassabilità degli immobili collabenti come aree edificabili.
Entrambe le parti hanno fatto appello.
La Commissione tributaria regionale ha confermato l’orientamento di primo grado, stabilendo che gli immobili collabenti, pur privi di rendita, dovevano essere tassati in quanto suscettibili di utilizzazione edificatoria.
La Società ha presentato ricorso in Cassazione, mentre il Comune ha risposto con un controricorso e un ricorso incidentale. La Suprema Corte ha stabilito che gli immobili collabenti, Classificati “F/2”, non sono soggetti a Ici poiché privi di rendita catastale e non assimilabili alle aree edificabili. Ha confermato la decadenza dell’accertamento per il 2008 e la validità per il 2009. Inoltre, ha annullato la decisione della Ctr sulla ruralità degli immobili, chiarendo che l’esenzione Ici richiede una specifica classificazione catastale (“A/6” per le abitazioni rurali e “D/10” per gli immobili strumentali). In assenza di tale classamento, il contribuente deve dimostrare la ruralità impugnando il classamento catastale.