Controversie su restituzione canoni per installazione di mezzi pubblicitari: la giurisdizione è del Giudice tributario

Nella Sentenza n. 438 del 20 marzo 2017 del Tar Toscana, un’Associazione ed una Società presentano istanza di modifica delle tariffe riguardanti il Canone di installazione dei mezzi pubblicitari, approvate nel 2002, a decorrere dal 2005, ovvero a partire dall’entrata in vigore della Legge n. 43/05, di conversione del Dl. n. 7/05, secondo cui la misura del suddetto Canone avrebbe dovuto essere riportata alle previsioni dell’art. 62 del Dlgs. n. 446/97.

Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione sull’assunto che, stante la natura tributaria del Canone in questione, il contestato diniego di restituzione rientra nella competenza della Commissione tributaria.

I Giudici toscani statuiscono che rientra nella giurisdizione del Giudice tributario, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), del Dlgs. n. 546/92, la controversia avente ad oggetto il diniego, opposto da un Comune (restituzione del canone) previsto dall’art. 62, del Dlgs. n. 446/97, di installazione dei mezzi pubblicitari, asseritamente versato in eccedenza al dovuto nel periodo 2005/2013, costituendo una mera variante dell’Imposta comunale sulla pubblicità e conservando, quindi, la qualifica di tributo propria di quest’ultima.

Pertanto, secondo i Giudici sussiste la giurisdizione del Giudice tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), del Dlgs. n. 546/92, il quale annovera tra gli atti impugnabili innanzi alla Commissione tributaria “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”.

Infine, i Giudici toscani hanno escluso che possa richiamarsi, a sostegno della propria giurisdizione, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui deve essere affermata la giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di impugnazione di regolamenti o di deliberazioni comunali di determinazione delle tariffe relative agli impianti pubblicitari, in quanto il ricorso in questione si incentra sulla natura indebita del pregresso pagamento del Tributo e sull’obbligo di restituzione da parte del Comune, stante la dedotta illegittimità del Canone fissato relativamente al periodo 2005/2013.