Convenzione con Cooperative sociali di tipo b) ex Legge n. 381/91: serve comunque una preventiva procedura selettiva

Nel Parere n. 39 del 27 maggio 2015, l’Anac afferma che ai fini dell’affidamento di servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo b), le stazioni appaltanti devono ricorrere ad un confronto concorrenziale nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio, ancorché in deroga alle specifiche procedure di aggiudicazione previste nel Dlgs. n. 163/06. Tale principio è conforme alle disposizioni attualmente in vigore in tema di affidamento di servizi e forniture alle Cooperative sociali di tipo b) ai sensi dell’art. 5, della Legge n. 381/91, il quale contempla il previo esperimento di procedure di selezione, idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.
Pertanto, la deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici contemplata nell’art. 5, comma 1, della stessa legge deve intendersi circoscritta alle sole procedure di aggiudicazione previste nel Codice ed ai fini dell’affidamento delle convenzioni di cui al citato art. 5 la stazione appaltante deve procedere al previo esperimento di una procedura selettiva, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.
Anac – Parere n. 39 del 27 maggio 2015
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