Nella Delibera n. 275 del 29 ottobre 2014 della Corte dei conti Lombardia, pubblicata oggi sul sito istituzionale, un Sindaco ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto l’attribuzione dei diritti di rogito al Segretario comunale, materia recentemente novellata dal Legislatore. Il Comune in questione, privo di Dirigenti, è convenzionato per la gestione della Segreteria con 2 Comuni, anch’essi privi di Dirigenti. La Sezione osserva l’art. 10 del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14,e conclude che, alla luce della formulazione letterale dell’art. 10, comma 2-bis, si deve ritenere che, nel caso di Convenzione di segreteria fra Comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale, sia possibile attribuire quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il Segretario preposto.




