Copertura assicurativa: danni erariali degli Amministratori

Nella Delibera n. 105 del 13 novembre 2020 della Corte dei conti Emilia Romagna, la richiesta di parere riguarda la possibilità di rimborso da parte del Comune delle spese sostenute dal Sindaco per la copertura assicurativa delle attività di servizio riconducibili al mandato conferito.
La Sezione, tralasciando l’aspetto della tipologia dei rischi assicurabili da parte del Comune – rispetto al quale ha ritenuto di richiamare, a titolo collaborativo, il divieto sancito dal Legislatore nell’art. 3, comma 59, della Legge n. 244/2007, nonché l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza contabile circa l’illegittimità della stipulazione da parte della Pubblica Amministrazione di polizze assicurative volte alla copertura di danni erariali dei propri Amministratori – ha chiarito la natura di spesa “non obbligatoria” di tale tipologia di oneri e la portata della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell’art. 86, comma 5, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).
Con riferimento a tale ultimo aspetto, la Sezione ha affermato che non è consentita, sulla base dell’art. 86, comma 5, l’introduzione o l’aumento della spesa per la voce relativa alla copertura degli oneri assicurativi allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese di funzionamento complessivamente sostenute dall’Ente Locale rispetto a quelle che risultano dal rendiconto relativo al precedente esercizio finanziario, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne. I vincoli alle politiche di bilancio, anche se si traducono inevitabilmente in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli Enti, possono considerarsi rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli Enti Locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli Enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.
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